Articolo 3 –

Riguarda casi diversi rispetto alle patologie croniche, quale ad esempio
l’ulteriore assunzione di un antibiotico. In questo caso il farmacista
può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili
elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco,
quali:

a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data
che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il
medicinale richiesto;

b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile,
ad esempio un flaconcino danneggiato; in tal caso il cliente deve
sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa
la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto; tale
dichiarazione deve essere conservata dal farmacista e allegata
all’apposito registro (vedi articolo 7).

Nei casi sopra riportati la consegna di medicinali iniettabili è ammessa
limitatamente agli antibiotici monodose (art. 6).