Articolo 2 -

Il farmacista, qualora il medicinale venga richiesto per la necessità
di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto
da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra
patologia cronica, può consegnare il medicinale, solo a condizione che
siano disponibili uno dei seguenti elementi che confermi che il paziente
è in trattamento con il farmaco:

a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente
nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;

b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità
sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco;

c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal
medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è
affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo
trattamento;

d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre 30 giorni;
in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla
ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell’ambito della disciplina
dello stesso decreto;

e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del
paziente e del trattamento in corso.

Nei casi previsti alla lettera b) - qualora il documento non indichi anche
il farmaco - e alla lettera d) il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione
di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con
il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere conservata dal
farmacista e allegata all’apposito registro (vedi articolo 7 e modello).
In tale ipotesi la consegna dei medicinali iniettabili è consentita
limitatamente all’insulina (art. 6).