Ricetta Ripetibile - RR - Farmacisti BAT

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Ricetta Ripetibile - RR

Normativa > Ricetta medica

INVOLUCRO
Diciture che obbligatoriamente devono essere riportate sull’imballaggio esterno o, in mancanza, sul confezionamento primario: “DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA”, in aggiunta se il medicinale è incluso nelle tabelle del DPR 309/90: “SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 - TAB. II Sezione E (non iniettabili: Tavor ®, Minias ®, Stilnox ®, Lendormin ®, Valium ®, Noan ®, Mogadon ®, Lexotan ®, Rivotril ®, Xanax ®, ecc.)”.

VALIDITÀ
Salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della vendita. Se il medicinale è soggetto alla disciplina del DPR 309/90 (Tavor ®, ecc. vedi sopra), decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la ricetta non può essere più spedita (art. 45 c 8, L 49/06) e la ripetibilità - in assenza di indicazioni quantitative - è consentita per non più di tre volte (DM 7.8.06). In regime di SSN secondo quanto previsto dall’Accordo Nazionale per le Farmacie (30 gg. esclusa la data di compilazione).

REQUISITI FORMALI
Data di compilazione della ricetta e firma del medico.
Nel redigere le prescrizioni, il medico può far uso anche di ricettari intestati a ambulatori, cliniche e case di cura, ospedali, ecc. purché apponga in calce alla ricetta stessa il proprio timbro personale o adotti qualsiasi altro mezzo che lo identifichi (Min. San. nota 800/UCS/AG. 70.3/2147 del 6-5-1985).

QUANTITÀ MASSIMA PRESCRIVIBILE
Secondo indicazione del medico. In regime di SSN quanto previsto dall’Accordo Nazionale.

DIVIETO DI CONSEGNA
A persona minore di anni 18 o manifestamente inferma di mente solo per i medicinali inclusi nella TAB. II Sezione E (art. 44 DPR 309/90).

ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

ACQUISTO
Libero (documento di trasporto e fattura) per tutti i medicinali, inclusi quelli della TAB. II Sezione E del DPR 309/90, anche quando l’acquisto è effettuato direttamente alla ditta produttrice (art. 38 comma 1 L 49/06).

ANNOTAZIONI SULLA RICETTA
Data di spedizione e prezzo praticato (art. 37 R.D. 1706/38).
Timbro attestante la vendita (art. 148, comma 7 L 219/06).

CONSERVAZIONE DELLA RICETTA ORIGINALE
No (abolita dall’art. 87 comma 7 "Finanziaria 2001").
La ricetta si restituisce con le annotazioni previste. In regime di SSN si invia alla A.S.L.

SANZIONI
Vendita senza presentazione della ricetta medica sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.800,00.
Vendita per un periodo superiore a sei mesi e comunque per più di dieci volte, o non si appone sulle ricette il timbro attestante la vendita: sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00 (art. 148, L 219/06).

 
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